a cura della Dott.sa Martina Taurone dello Studio Legale Pasquazi & Partners – Roma-Cave-Tivoli
Spesso sentiamo parlare del Giudice tutelare e altrettanto spesso nella mia esperienza è capitato di ricevere clienti dello studio, per lo più genitori, per darci incarico al fine di chiedere autorizzazioni alla vendita di beni intestati ai figli minori o per la riscossione di somme, magari derivanti da un sinistro stra-dale. Il Giudice Tutelare è il magistrato appositamente designato a cui sono affidate diverse e importanti funzioni in materia di tutela delle persone, particolarmente i soggetti più deboli come i minori e gli incapaci, con riguardo agli aspetti sia patrimoniali che non patrimoniali.
Il Giudice Tutelare sovrintende alla maggior parte di quelle at- tività definite di “volontaria giurisdizione”, ossia caratterizzate dal fatto che non vi sono due o più parti contrapposte, bensì soggetti incapaci, o non del tutto capaci, di provvedere da sole ai propri interessi.
Come dice l’attributo stesso, queste persone sono “tutelate” dall’ordinamento giuridico attraverso la previsione di una figura giurisdizionale con funzioni di tutela e di garanzia, su sua autonoma iniziativa o su richiesta di parenti o soggetti che agi- scono con la stessa finalità di protezione.
Nell’ambito delle sue attribuzioni principali il Giudice tutelare:
*autorizza i genitori a compiere di atti di straordinaria ammini- strazione relativi al patrimonio dei figli minori;
*nomina il curatore speciale ai figli minori in caso di conflitto patrimoniale tra loro o con i genitori;
*nomina l’amministratore di sostegno e vigila sul suo operato;
*nomina il tutore e il curatore e vigila sul loro operato;
*vigila sull’osservanza delle condizioni stabilite dal Tribunale per l’esercizio della potestà genitoriale e per l’amministrazione dei beni del minore;
*adotta i provvedimenti urgenti in favore del minore o dell’in- terdetto prima dell’assunzione delle funzioni del tutore o del protutore;
*adotta, su proposta del tutore, i provvedimenti circa l’educa- zione del minore sottoposto a tutela e l’amministrazione dei suoi beni;
*autorizza l’interruzione volontaria della gravidanza di mino- renne;
*emette il decreto di esecutività del provvedimento di affida- mento familiare di minore disposto dal servizio sociale;
*vigila per riconoscere se la causa dell’interdizione o dell’ina- bilitazione continui. Se ritiene che sia venuta meno, deve in- formarne il pubblico ministero.
*autorizza il rilascio di documento valido per l’espatrio al mi- nore quando manchi l’assenso dell’esercente la potestà, ovve- ro al genitore di figli minori che non abbia ottenuto l’assenso
dell’altro genitore o sia da esso legalmente separato;
*convalida il provvedimento di trattamento sanitario obbliga- torio adottato dal Sindaco.
Nell’esercizio dei compiti di tutela delle persone minori o inca- paci, il giudice tutelare può, in qualsiasi momento, convocare il tutore, il curatore o l’amministratore di sostegno per chiedere informazioni, chiarimenti e notizie, e per dare istruzioni per la migliore realizzazione degli interessi morali e patrimoniali della persona tutelata.
Il procedimento davanti al giudice tutelare è caratterizzato da estrema semplicità e mancanza di formalità. Il giudice tutela- re provvede con decreto e, nei casi urgenti, la richiesta di un provvedimento può essere fatta al giudice anche verbalmente.
Il nostro studio è esperto in tema di diritto di famiglia e quindi, come sopra scritto, spesso ci si presentano casi in cui è neces- sario l’intervento del Giudice tutelare.