Il rapporto tra lo Stato italiano e la Chiesa cattolica è regolato dall’articolo 7 della Costituzione italiana che afferma: “Lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani. I loro rapporti sono regolati dai Patti Lateranensi. Le modificazioni dei Patti accettate dalle due parti, non richiedono procedimento di revisione costituzionale .”
Questo articolo in sede di Assemblea Costituente è stato il risultato di una mediazione tra le forze cattoliche e i partiti di sinistra che ha prodotto la disciplina per il rapporto tra Stato e Chiesa ponendo entrambi gli ordinamenti su uguale dignità. Quindi se la laicità dello Stato Italiano è riconosciuta dalla Costituzione come uno dei principi fondamentali questo permette di procedere alla separazioni tra la sfera civile e quella religiosa superando definitivamente ogni riferimento alla cosiddetta “religione di Stato”.
La Corte Costituzionale, mediante la Sentenza n.203/19899 ,afferma che è possibile ricavare il principio di laicità dello Stato sulla base del combinato disposto degli artt. 2, 3, 7, 8, 19 e 20 della Costituzione, il quale “non implica non indifferenza dello Stato dinnanzi alle religioni ma garanzia dello Stato per la salvaguardia della libertà di religione, in regime di pluralismo confessionale” . Questa sentenza della Consulta, inoltre, ha aiutato a chiarire una idea diffusa negli anni 50 e 60, quando vi era la convinzione che l’ordinamento ecclesiastico andava considerato come quello civile ovvero le autorità ecclesiastiche dovevano essere riconosciute come insindacabili ed intangibili.
Considerando che la Chiesa cattolica (Sent. 22 gennaio 1982, n. 18), è riconosciuta come un soggetto dotato di sovranità, pur con un ordinamento dissimile da quello dello Stato , il Costituente al fine di regolare i rapporti e le materie di comune interesse, ha scelto la via del Concordato, ossia una serie di accordi bilaterali basati sul consenso delle parti e le cui eventuali modificazioni devono necessariamente avvenire mediante un accordo bilaterale. Quindi, si è proceduto a riconoscere a livello costituzionale il principio di bilateralità, inteso come l’unico criterio regolatore dei rapporti tra i due ordinamenti sovrani ed indipendenti. Infatti, esclusivamente nel caso non si giungesse ad un accordo, le modifiche unilaterali seguirebbero il procedimento di revisione costituzionale di cui all’art. 138 della Costituzione.
Conseguentemente è per queste ragioni, che nel 1929 lo Stato Italiano ha stipulato i Patti Lateranensi (leggi nn. 810 “Esecuzione del Trattato, dei quattro allegati annessi, e del Concordato, sottoscritti in Roma, fra la Santa Sede e l’Italia, l’11 febbraio 1929” e 847 “Disposizioni per l’applicazione del Concordato dell’11 febbraio 1929 tra la Santa Sede e l’Italia, nella parte relativa al matrimonio”).Mediante questi accordi bilaterali sono stati stabiliti l’indipendenza del Papato, l’obbligo di insegnamento della religione cattolica nelle scuole, garantiti gli effetti civili al matrimonio celebrato con rito cattolico, etc.
Alcune di queste previsioni, ritenute contrarie alla Costituzione (Sent. nn. 15 e 18/1982), sono state sottoposte a modifica con gli Accordi di Villa Madama del febbraio del 19841 , attraverso cui sono state regolate le materie relative alla libertà religiosa, agli effetti civili del matrimonio (per cui la competenza dei Tribunali ecclesiastici in materia di nullità di matrimonio concordatario è venuta meno), all’insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche (divenuto facoltativo), agli aspetti finanziari concernenti gli enti ecclesiastici e il sostentamento del clero.