a cura della Dott.sa Martina Taurone dello Studio Legale Pasquazi & Partners – Roma-Cave-Tivoli
Molto spesso capitano casi in cui un cittadino che, camminando, cade in una buca e subisce lesioni fisiche, chiede all’avvocato se ha diritto al risarcimento dei danni contro l’ente proprietario della strada, nella quasi totalità dei casi il comune.
L’esperienza del mio studio legale, basata su casi analoghi succedutisi nel tempo, depone per una risposta spesso negativa. Essendo un caso molto frequente nella vita quotidiana le sentenze dei tribunali di merito sono numerose e spesso di segno opposto. Come solito in questi casi, arriva la decisione della Cassazione che prende una posizione netta e chiarisce la confusione giurisprudenziale dettando dei criteri che poi solitamente vengono ripresi dai Tribunali per dirimere casi analoghi.
Con una recente Ordinanza della Sesta sezione civile, la numero 5457/21 del 19 gennaio e pubblicata il 26 febbraio 2021, la Suprema Corte italiana ha sancito che il semplice cittadino che si trova a frequentare un mercato comunale pieno di bancarelle, persone e quindi super affollato, deve usare, nel camminare, la massima attenzione onde evitare cadute e quindi di subire lesioni fisiche.
Partendo da tale principio la Cassazione ha quindi negato ad un soggetto – che chiameremo “Tizio” – il risarcimento del danno contro il comune di Falconara Marittina, in provincia di Ancona, benchè la pavimentazione stradale fosse totalmente dissestata e piena di buche. Dalla sua il malcapitato aveva sostenuto che le buche non erano visibili a causa del super affollamento del mercato comunale all’aperto e della presenza di molti operatori commerciali con le loro bancarelle ed ombrelloni. Tale situazione aveva impedito al signor “Tizio” di accorgersi che, mentre camminava, incappava in una buca a causa della quale cadeva rovinosamente a terra fratturandosi una spalla. Denunziando la situazione evidenziata Tizio chiedeva i danni al Comune per non aver manutenuto la pavimentazione stradale in buono stato. La sua richiesta però non sortiva effetti cosicchè il cittadino ricorreva al Tribunale di Ancona per ottenere sentenza di condanna dell’ente al risarcimento dei danni patiti a seguito della caduta.
Ebbene, sia il Tribunale che la Corte d’Appello rigettavano, in primo e secondo grado, la domanda di Tizio partendo dal presupposto che lo stesso avrebbe dovuto avvedersi della buca e che la stessa “fosse facilmente percepibile e che la giornata di mercato e l’affollamento dei luoghi avrebbe dovuto suggerire al Tizio un comportamento più diligente”.
Dopo “solo” dieci anni dai fatti il caso approda in Cassazione ed i Giudici, confermando le precedenti sentenze di merito, hanno definitivamente negato il risarcimento al povero cittadino escludendo totalmente la responsabilità del Comune ritenendo che
“Nel caso di specie, con apprezzamento insindacabile in questa sede, ha ritenuto che lo stato dei luoghi e cioè il giorno di mercato, l’affollamento, la presenza delle bancarelle e degli ombrelloni, avrebbe richiesto maggiore cautela da parte del Tizio sicché la caduta era riconducibile a tale omissione”.
In altre parole i supremi giudici hanno definitivamente stabilito che la caduta fosse totalmente riconducibile alla disattenzione del cittadino e non all’incuria del comune nel manutenere le strade. Da ultimo una precisazione: il lettore avrà notato come la Cassazione abbia definito l’accertamento dei fatti operati nel precedente grado di giudizio, ovvero dalla Corte d’Appello, “insindacabile” davanti ad essa.
Forse non tutti sanno, a tal proposito, come la Suprema Corte non abbia competenza a giudicare il “merito” dei fatti, ma solo, nella generalità dei casi (senza addentrarci in tecnicismi incomprensibili) sulle questioni di diritto, ossia sulle eventuali violazioni commesse dagli altri giudici cui è sovraordinata.
Ecco perché la Cassazione è “giudice di legittimità” e tutti gli altri di “merito”