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a cura della Dott.sa Martina Taurone dello Studio Legale Pasquazi & Partners – Roma-Cave-Tivoli

Con una recente decisione, l’Ordinanza n. 11736 del 5 Maggio 2021 la Cassazione ha negato ad un automobilista il risarcimento per i danni derivanti da una buca in autostrada, non ritenendo sufficiente la semplice testimonianza del passeggero trasportato.

La vicenda trae origine da una citazione proposta dal proprietario di una Ferrari contro l’ANAS per i danni subiti dal proprio costoso veicolo a causa di una buca presente in autostrada, precisamente all’interno di una galleria peraltro non illuminata. La causa si svolgeva in primo grado presso il Tribunale di Palermo che negava il risarcimento. La sentenza era confermata dalla Corte d’Appello del medesimo capoluogo siciliano.

Il proprietario della Ferrari, non soddisfatto, dava mandato al proprio legale di ricorrere in Cassazione ritenendo di aver diritto al risarcimento. Caposaldo del ricorso avanti la Suprema Corte era l’accertamento della responsabilità esclusiva nella produzione dell’evento dannoso a carico dell’ANAS dal momento che la buca non era evitabile poichè invisibile a causa delle insufficienti condizioni di illuminazione.

A suffragio della ricostruzione operata dal ferrarista vi era un testimone – in qualità di passeggero del veicolo – il quale aveva affermato che, pur non avendo visto, la buca l’aveva percepita con altri sensi.
La Corte di Cassazione, nella decisione del 5 maggio 2021, rigettava il ricorso proprio censurando la valutazione del passeggero.

I Giudici di Piazza Cavour infatti precisavano come non è notorio che il passeggero di una vettura percepisca una buca con “altri sensi”, ossia si accorga della sua presenza senza vederla. A prescindere dalla circostanza che occorrerebbe stabilire quali siano gli altri sensi, cioè come l’abbia altrimenti percepita, rimane il fatto che si tratta della percezione che in quel momento specifico ha avuto uno specifico passeggero, da cui non può ricavarsi che tutti (o quasi) abbiano stessa percezione della buca, che è ciò
che sta alla base del fatto notorio.

Il fatto notorio infatti, sarebbe un fatto che è acquisito alle conoscenze della collettività in modo tale da risultare certo.
Di conseguenza una testimonianza come quella in oggetto non è sufficiente da sola a far presumere l’esistenza della buca, ma può valere solo come indizio che deve essere valutato insieme ad altri elementi per ricavare il fatto ignoto.

Concludendo, amici automobilisti, quando prendete una buca la prima cosa da fare, se ovviamente possibile, fermarsi immediatamente e richiedere l’intervento della forza di Polizia (PS, CC, PL) che possa verificare direttamente l’esistenza della buca, le condizioni della strada e la riconducibilità del danno ad essa.

Dott.sa Martina Taurone