Una recente sentenza della Corte di Cassazione civile chiarisce un aspetto fondamentale della responsabilità comunale in caso di danni provocati dalla caduta di alberi su strada pubblica. Non sempre l’ente locale è tenuto al risarcimento, soprattutto quando si verificano eventi meteorologici eccezionali e imprevisti. Una pronuncia destinata a fare giurisprudenza anche nel nostro territorio dei Castelli Romani e della Prenestina, dove fenomeni atmosferici violenti non sono rari.
Quando il Comune non è responsabile
La sentenza numero 27527 dell’11 ottobre 2021 esamina un caso risalente al 2008, quando a Sciacca in Sicilia un automobilista fu investito da un grosso albero di eucalipto caduto sulla carreggiata durante un violento nubifragio. L’uomo subì danni significativi, sia fisici che al veicolo, e richiese il risarcimento. Tuttavia, i giudici di primo grado e appello rigettarono la domanda, ritenendo che non fosse provata né la dinamica precisa dell’incidente né la caduta improvvisa dell’albero. I testimoni potevano solo descrivere le condizioni meterologiche straordinarie di quella giornata.
La Cassazione, confermando le sentenze precedenti, ha stabilito un principio chiaro: il Comune custode della strada non può essere ritenuto responsabile di eventi imprevisti e imprevedibili, come nubifraggi eccezionali o nevicate anomale, che non consentono l’adozione preventiva di misure di sicurezza. Secondo i Supremi Giudici, l’imprevedibilità oggettiva dell’evento equivale alla sua inevitabilità, configurando quella che la legge definisce “caso fortuito”.
I doveri del Comune e i limiti della responsabilità
La Corte ha ribadito due principi fondamentali: il Comune ha il dovere primario di garantire la sicurezza stradale attraverso le opere e i provvedimenti necessari; tuttavia, non è responsabile di ciò che oggettivamente non poteva prevedere o evitare. In altre parole, il custode della strada risponde dei danni derivanti da situazioni ordinariamente prevedibili, per le quali avrebbe dovuto adottare accorgimenti specifici, ma non per le alterazioni meteorologiche eccezionali e non tempestivamente eliminabili.
Un principio che assume particolare rilevanza nei nostri comuni della provincia sud-est di Roma, dove la stagionalità porta con sé rischi diversi: dalle forti piogge autunnali alle nevicate invernali, fino alle raffiche di vento. In questi casi, salvo che non si provasse una trascuratezza pregresse del Comune nel manutenzione del patrimonio arboreo, l’ente locale non può essere convenuto in giudizio.
La sentenza rappresenta quindi un equilibrio fra la tutela dei cittadini danneggiati e la ragionevolezza delle pretese riarcitorie contro le amministrazioni, riconoscendo che esistono limiti oggettivi alla prevedibilità umana, anche per chi ha responsabilità di gestione del suolo pubblico.